

42. I patti lateranensi.

Da: Il Concordato, in A.  C. Jemolo, La questione romana, Ispi,
Milano, 1938.

La firma dei patti lateranensi, comprendenti un trattato
internazionale, una convenzione finanziaria e un concordato,
rappresent un successo di notevole importanza per il regime;
questo infatti poteva vantarsi di aver finalmente risolto uno dei
problemi pi gravi, quello del rapporto fra stato e Chiesa,
lasciato insoluto dalla classe dirigente liberale. La parte
politicamente pi significativa era il concordato, espressamente
voluto dalla Santa Sede, per regolare le condizioni della
religione e della Chiesa in Italia. Infatti, mentre il trattato
era in linea con il gi avviato processo di integrazione dei
cattolici nello stato italiano, con il concordato, del quale qui
riportiamo alcuni passi, il fascismo adottava una politica
ecclesiastica radicalmente diversa rispetto a quella della classe
dirigente liberale. Della portata innovativa di tale accordo era
chiaramente consapevole lo stesso pontefice Pio undicesimo, che il
13 febbraio 1929, due giorni dopo la firma dei patti, ebbe ad
affermare che ci voleva un uomo come quello che la Provvidenza Ci
ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni
della scuola liberale per gli uomini della quale tutte quelle
leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte
quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti
feticci e, proprio come i feticci, tanto pi intangibili e
venerandi quanto pi brutti e deformi. Entrambi i firmatari
conseguirono notevoli vantaggi: la Chiesa ottenne di poter
esercitare funzione spirituale, culto e giurisdizione in
condizioni particolarmente vantaggiose e, sotto alcuni aspetti, di
vero e proprio privilegio; il fascismo pot assicurarsi il
consistente appoggio del mondo cattolico. Mussolini in
particolare, presentato come il principale artefice della
conciliazione e il difensore convinto dei valori della tradizione
cattolica, acquis ulteriore credibilit e consenso sia in Italia
che all'estero. .


In nome della Santissima Trinit.

Premesso:
Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia
per risolvere la questione romana la Santa Sede stessa ha
proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse
accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato inteso
a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa;
Che  stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la
soluzione della questione romana;
Sua Santit il Sommo Pontefice Pio undicesimo e Sua Maest
Vittorio Emanuele terzo, Re d'Italia, hanno convenuto negli
articoli seguenti:
1. L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla
Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il
libero e pubblico esercizio del culto, nonch della sua
giurisdizione, in materia ecclesiastica in conformit alle norme
del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici
per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte
delle sue autorit.
In considerazione del carattere sacro della Citt Eterna, sede
vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta
di pellegrinaggi, il Governo italiano avr cura di impedire in
Roma tutto ci che possa essere in contrasto col detto carattere.
[...].
5. Nessun ecclesiastico pu essere assunto o rimanere in un
impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici
dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario
diocesano [senza l'autorizzazione del vescovo della diocesi].
[...] In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non
potranno essere assunti n conservati in un insegnamento, in un
ufficio o in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col
pubblico. [...].
34. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del
matrimonio, che  base della famiglia, dignit conforme alle
tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del
matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.
[...] Le cause concernenti la nullit del matrimonio e la dispensa
dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza
dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. [...].
36. L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione
pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma
ricevuta dalla tradizione cattolica. E perci consente che
l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche
elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo
programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.
